Per chi si accinge ad acquistare o a ristrutturare casa, una delle più importanti scelte da fare riguarda la distribuzione degli ambienti interni e in particolare della cucina e del soggiorno.
Openspace: si o no? Agli ormai usatissimi openspace, caratterizzati dall’inesistenza di pareti o elementi divisori, c’è ancora chi predilige gli ambienti cucina-soggiorno separati. Quest’ultima e ancora intramontabile soluzione, risulta ottimale per spazi maggiormente ampi,aiuta a limitare la diffusione degli odori ed è consigliata per coloro che amano la privacy e non riescono ad avere la casa sempre in perfetto ordine. Al contrario, la scelta della soluzione openspace è preferibile per ambienti più piccoli in maniera tale da sfruttare al massimo gli spazi a propria disposizione.
Prevedendo l’openspace, un unico spazio aperto cucina-soggiorno, per chi compie tale scelta è necessario mantenere sempre gli ambienti puliti ed ordinati, prevedere una buona ventilazione naturale e non, al fine di limitare il diffondersi degli odori della cucina nelle altre stanze dell’abitazione. D’altro canto per chi ama vivere appieno la propria casa soprattutto durante il tempo libero e le festività, quella dell’openspace, è la soluzione ideale. Per coloro che non preferiscono nè gli ambienti chiusi nè quelli aperti, vi è un’ultima ma non trascurabile alternativa, che è quella della pareti a scomparsa. Pareti scorrevoli preferibilmente in vetro, decorate o non, che compaiono e scompaiono in base alle singole necessità.
Un giusto compromesso per chi non ama avere stoviglie,cibo e altri accessori in vista durante la fase di preparazione del pranzo o della cena, ma che vuole vivere gli spazi cucina-soggiorno nella loro totalità, quando si è tutti insieme a tavola.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l’obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendita tra privati di immobili destinati all’utilizzo come prima casa.
Se oggetto dell’acquisto è la prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:
quando il venditore è un privato
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013, per poi passare al 9% dal 1° gennaio 2014.
quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione lavori
quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 5 anni all’ultimazione dei lavori
Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori
quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.
Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.
Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.
Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
È di estrema importanza verificare la conformità degli impianti; la regolarità dei certificati energetici (se si acquista un appartamento in un condominio); poi se ci si sta accingendo alla sottoscrizione di un preliminare di un edificio da costruire, è bene verificare se l’aria su cui verrà costruito l’edificio è oggetto di vincoli urbanistici o paesaggistici, piuttosto che sulle garanzie sui vizi della cosa completata che vengono forniti; i tempi di consegna ed eventuali penali previste.-
Bisogna distinguere, però, il preliminare di vendita dalla proposta d’acquisto, quest’ultima infatti impegna solo la parte che l’ha firmata, ed è solitamente necessario versare una somma di denaro a titolo di “caparra”, che viene imputata al prezzo, in caso di rogito finale.-
In quest’ultimo caso, qualora il venditore in un primo momento accetti la proposta, ma prima di sottoscrivere l’atto di vendita finale, rivenda a qualche altra persona lo stesso immobile, l’acquirente può solo chiedere il risarcimento danni e non una sentenza con cui si ottenga il trasferimento dell’immobile.-
La cosa più grave che potrebbe capitare è sicuramente l’iscrizione di ipoteche o di sequestri sui beni oggetto della proposta d’acquisto, ma per evitare effetti negativi in capo all’acquirente lo stesso può procedere alla trascrizione del preliminare con l’intervento del notaio, infatti si procede ad una sorta di prenotazione. L’atto garantisce, inoltre, una tutela all’acquirente anche nel caso di mancato adempimento del contratto preliminare, verrà preferito nel caso di fallimento del venditore-costruttore agli altri creditori.-