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Tra le tante novità che caratterizzano la manovra economica per il 2019, spicca la norma che prevede l’estensione della disciplina sulla cedolare secca di cui all’art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, alle unità immobiliari destinate alle attività commerciali di vendita dei prodotti.

In particolare, il disegno di legge della prossima finanziaria prevede la possibilità di applicare la cedolare secca del 21% al canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

  • locali di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • locali che presentano una superficie fino a 600 metri quadrati con le relative pertinenze locate congiuntamente.

Anche in questo caso, il regime della cedolare secca si presenta alternativo al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini Irpef.
Da una prima analisi della novità in commento si evince l’esclusione delle altre tipologie di immobili strumentali destinati ad attività industriali o artigianali (capannoni, laboratori, opifici e laboratori) nonché di tutte quelle locazioni di immobili ad uso ufficio (categoria A/10). Non si esclude che durante l’iter di approvazione della legge di bilancio il regime opzionale della cedolare secca possa ricomprendere anche gli immobili di categoria catastale che al momento risultano esclusi.
Dal punto di vista dell’imposizione, ai canoni di locazione degli immobili commerciali che rientrano nel nuovo istituto giuridico in discussione nelle aule parlamentari si applicherà l’imposta sostitutiva che prevede l’aliquota del 21% (opzione) in alternativa al regime ordinario di tassazione basato sul reddito fondiario ai fini Irpef.

Gli altri aspetti che caratterizzano l’istituto normativo della cedolare secca non risultano modificati e di conseguenza il proprietario che sceglie il regime della cedolare secca deve, a pena di inefficacia della scelta fatta, comunicare preventivamente all’inquilino, con lettera raccomandata:

  • la scelta per l’applicazione della cedolare secca;
  • la rinuncia alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se contrattualmente previsto, a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

È escluso l’utilizzo della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. Il mancato invio della raccomandata porta all’inapplicabilità del regime. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.

 

Se devi vendere la tua casa, ti sarai imbattuto in decine di agenti immobiliari che si vantano di avere il cliente pronto per acquistarla. Pensando di fare una cosa giusta, hai permesso a tutti loro di segnalarti i clienti, senza prendere nessun accordo scritto con nessuna delle agenzie e sopratutto senza affidare l’incarico in esclusiva (questa brutta bestia :-). Facciamo chiarezza in merito alle agenzie immobiliari e se sia conveniente o meno per te, affidare un incarico scritto.

Il consiglio migliore è questo: se la tua intenzione è far intervenire quanti più agenti immobiliari possibili, pensando di moltiplicare le occasioni di vendita, allora sappi che ti stai cacciando in grossi casini.

Se sei fortunato come Mario (nome di fantasia) al massimo starai perdendo tempo prezioso per realizzare i tuoi progetti. Questo cliente arriva in ufficio, visibilmente preoccupato e sfiduciato. Ci racconta che da mesi ha messo in vendita la sua casa senza ricevere, fino a quel momento, alcuna notizia e di clienti nemmeno l’ombra.

“Per fortuna che sono stato in più agenzie”, ci tiene a sottolineare Mario. La situazione ci appare improvvisamente chiara, quindi, per avere conferma, gli chiediamo se ha firmato qualche contratto. “Una stretta di mano niente di più!”. Ecco il problema!

Un buon numero di venditori pensa che affidarsi a più agenzie sia la strategia migliore per vendere la propria casa. Nell’immaginario comune più agenzie vuol dire:

  • maggiori probabilità di vendita
  • più visite da parte dei clienti
  • maggiore impegno nella vendita
  • maggiore visibilità dell’immobile

ma soprattutto che, in questo modo, affidandosi soltanto ad incarichi verbali, non ti sentirai vincolato e volendo potrai vendere la casa al primo cliente che capita. Ma come dicevo a Mario è andata alla grande. Sentite un pò cosa è successo a Giovanni.

Giovanni, caduto nel tranello delle tante agenzie, ha permesso a tutte di accompagnare potenziali clienti sulla casa. Vista la stretta del mercato gli acquirenti in circolazione sono pochi e sempre gli stessi. Così il primo cliente visita la casa di Giovanni con l’agenzia A (che ovviamente non ha l’incarico in esclusiva), ma siccome l’agenzia B ha minori pretese di provvigioni propone la stessa casa di Giovanni ad un prezzo inferiore. Il cliente allora decide di acquistare con l’agenzia B. Ops! Cosa succede quando un cliente ha visto la casa con due agenzie? Che Giovanni, ovvero il proprietario della casa, dovrà pagare entrambe le agenzie.

Potrebbe darsi che ci sia una causa civile che duri anni, ma la normativa tutela il lavoro dell’agente immobiliare, qual’ora quest’ultimo dimostri che è stato lui a far vedere per primo l’immobile. Non ha sbagliato l’agenzia, ma Giovanni ad affidare incarico verbale (che per legge ha gli stessi effetti di un mandato scritto) a più agenzie.

Cosa avrebbe dovuto fare? Vendersi la casa da solo. Oppure scegliere un’agenzia professionale e affidargli un mandato in esclusiva.

L’incarico verbale all’agenzia immobiliare è un vero e proprio boomerang che rischia di sottrarti denaro, tempo e soprattutto la tranquillità.

Ecco quali sono i rischi maggiori di affidare l’incarico verbale a più agenzie:

  • Le agenzie non si impegnano per vendere la casa: nel loro portafoglio avranno senz’altro qualche cliente che avrà firmato l’esclusiva e quindi preferiranno lui. A nessuno piace impegnarsi davvero se non c’è l’impegno dall’altra parte. Pensaci! Sei un avvocato: ti piacerebbe avviare una causa per il tuo cliente se non hai la garanzia che pagherà? Beh. Funziona così anche per le agenzie immobiliari. Niente esclusiva? La gente proporrà la casa solo se gli capita il cliente giusto davanti agli occhi e in quel momento non può vendergli altro ( magari di un cliente che ha dichiarato di pagarlo).
  • Le agenzie non investono denaro: se non affidi un incarico in esclusiva le agenzie non investono in promozione, non si spingono a sponsorizzare la tua casa sui social network, sui siti di settore, non costruiscono pagine web dedicate, insomma non danno visibilità alla tua vendita. Sanno che corrono il rischio che tu venda ad un cliente privato da un momento all’altro, quindi inutile buttare via soldi. Piuttosto aspetteranno che capiti un cliente (“campa cavallo che l’erba cresce”)
  • Pagare più di una provvigione ed essere trascinato in una causa civile: sarebbe come darsi una zappa sui piedi, ma è successo troppe volte per ignorare questo rischio. Se il cliente acquirente vede la casa con più agenzie, le quali hanno ricevuto un’autorizzazione verbale da parte tua, rischi di dover pagare entrambe le agenzie. Non è un ipotesi, ma una certezza confermata da numerose sentenze di cassazione.

Quali sono invece i vantaggi di affidare un incarico in esclusiva, qualora tu abbia trovato un agenzia seria e professionale:

  •  Impegno reciproco: un antico detto dice “patti chiari, amicizia lunga” , come non essere d’accordo! Nei rapporti professionali e nelle operazioni importanti della vita, come quella di vendere una casa, i patti scritti sono l’anticamera del successo. Quando tu firmi, e l’agenzia firma, state sottoscrivendo un impegno reciproco che permetterà ad entrambe le parti di dare il meglio di se. Nel modulo di incarico vi è un apposito spazio riservato a tutte le iniziative che l’agenzia si impegna ad intraprendere per vendere la casa. Hai capito benissimo! Non sei solo tu ad impegnarti, ma anche l’agenzia.
  • Investimento assicurato:  l’agenzia con un incarico scritto in esclusiva farà di tutto per vendere la casa. Da un lato per il principio di impegno-coerenza, dall’altro perchè sa che ogni centesimo speso per aumentare la visibilità della tua casa va in suo favore. Non correndo il rischio di vedersi sottrarre la casa da un cliente privato, investirà quindi serenamente per ottenere un ritorno economico. E questo viene tutto in tuo vantaggio.
  • Tenuta del prezzo di mercato: quando affidi incarichi verbali, la tua casa rischia di apparire nelle varie bacheche con prezzi diversi. Rischia di non essere venduta e questo non fa altro che sminuirne il valore. Se tu ti rechi in un negozio e vedi sempre lo stesso “vaso” ora con un prezzo e domani con un altro, finirai per pensare che nessuno lo vuole e finirai per deprezzarlo. Questo è quello che fanno gli acquirenti quando vedono la tua casa in giro per agenzie.

In conclusione, anche contro i nostri stessi interessi, ti consigliamo di evitare incarichi a più di un’agenzia. O vendi da solo, oppure affida l’incarico in esclusiva ad una struttura seria ed organizzata.

Come riconoscerla? Ecco alcuni punti a favore:

  • Lavora solo con incarichi in esclusiva
  • E’ un agenzia specialista, ovvero tratta solo una categoria immobiliare anzichè vendere di tutto un pò
  • Fa un marketing all’avanguardia ed è molto presente sui social (dove oggi si trovano gli acquirenti)
  • Non dice mai “Se mi dovesse capitare le porterò il cliente”
  • Non accetta di lavorare con incarico verbale
  • nel modulo di incarico c’è scritto qualcosa di simile ” L’agente immobiliare si impegna a fare le seguenti iniziative…”

E noi di Progetto Casa Crediamo di avere le carte in regola.

Con noi avrai tutta la visibilità che il tuo immobile merita, assistenza costante e mirata e, soprattutto, serenità e sicurezza in un momento delicato e impegnativo della propria vita, quale appunto la vendita del proprio immobile.

L’unica condizione? Non chiederci di lavorare senza un incarico scritto e in esclusiva. Non lasciarti illudere, senza un impegno reciproco, non si va da nessuna parte.

 

 

 

La scelta del mutuo  è molto importante e deve essere presa in modo ponderata.

Le domande da porsi sono le seguenti:

  • Cos’è un mutuo ipotecario?

E’ un finanziamento a medio lungo termine concesso da una banca o istituto di credito, che in genere dura da 5 a 30 anni ed è nominato ipotecario in quanto il pagamento dalle rate è garantito da un ipoteca che graverà  sull’immobile.

  • Chi può richiedere un mutuo?

Chi richiede un mutuo deve dimostrare alla banca di essere in grado di poter restituire la somma ottenuta in prestito. 

Uno dei principali elementi utilizzati dalla banca per determinare l’importo del mutuo è il cosiddetto rapporto “rata/reddito”: la rata del mutuo, calcolata ai valori del momento, non dovrebbe indicativamente superare il 30-35 % del reddito netto mensile complessivo dei richiedenti.

  • Quale importo posso chiedere?

Di solito le banche concedono l’80% del valore dell’immobile, che verrà stabilito da una perizia effettuata da un tecnico di fiducia della banca.

Tuttavia a volte si concedono mutui che vanno oltre l’80% del valore dell’immobile, applicando però condizioni meno favorevoli per il richiedente.

  • Quali sono i costi di un mutuo?

Il maggior costo di un mutuo sono gli interessi che sono il guadagno dell’istituto finanziario a fronte del prestito erogato. Il tasso varia in base alla durata del mutuo e dal tipo di prodotto scelto.

A questo si aggiungono: spese di istruttoria, perizia,  spese notarili e costi assicurativi.

  • Mutuo con Tasso Variabile?

Tale prodotto è indicato per coloro che vogliono sfruttare i benefici dell’andamento del mercato riuscendo a sostenere prevedibili e consistenti incrementi dell’importo delle rate.

Il mutuo a tasso variabile è il finanziamento che prevede che il tasso di interesse sia dipendente dall’oscillazione di un indice finanziario di riferimento il cosiddetto EURIBOR, a cui bisogna sommare lo Spread.

Di conseguenza in base all’andamento del mercato finanziario cambia l’ammontare della rata del mutuo.

  • Mutuo con Tasso Fisso?

Tale prodotto è pensato per coloro i quali dispongono di entrate periodiche fisse e vogliono godere di una maggiore protezione sul tasso di interesse.

La rata del mutuo è definita dall’applicazione di un tasso nominale l’IRS, il quale rimane invariato per tutta la durata del finanziamento, determinando così una rata di mutuo fissa e costante.

 

In definitiva il consiglio che possiamo darvi prima di sottoscrivere il contratto è:

comparate le offerte dei vari istituti bancari facendo ben attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

 

  1. I nostri Agenti Immobiliari si formano di continuo, aggiornandosi sulle varie azioni giuridiche del settore;
  2. Tutelano il Venditore che non dovrà temere clienti problematici;
  3. Tutelano l’Acquirente che sta per investire cifre importanti, evitando rischi ed imprevisti nella quale ci si può imbattere con trattative private;
  4. I nostri Agenti Immobiliari hanno le COMPETENZE per determinare il prezzo giusto dell’immobile, grazie anche all’esperienza fatta da vendite effettuate e dal continuo monitoraggio delle richieste presenti sul territorio;
  5. I nostri Agenti Immobiliari danno delle garanzie sulla certificazione urbanistica dell’immobile, effettuando i dovuti controlli, facendo così evitare scomode sorprese (es. aree da condonare, mq non dichiarati, DIA non effettuata), che possono portare ad una non conclusione dell’affare e addirittura al pagamento di penali;
  6. Mostrano nel miglior modo possibile l’immobile sui vari canali immobiliari riscontrando ad oggi un alto tasso di possibili acquirenti, a differenza di un annuncio privato che può risultare poco visibile e non conclusivo;
  7. Evitano al Venditore nel rispondere a decine di telefonate di compratori che non hanno un vero interesse o addirittura una possibilità concreta di acquistare;
  8. Fanno risparmiare tempo al venditore che in privato sarà costretto ad effettuare appuntamenti molte volte ed in orari scomodi, sacrificando i propri impegni personali;
  9. Mostrano al meglio l’immobile al possibile acquirente, spiegando con chiarezza le peculiarità della proprietà che si sta visionando, seguendolo passo passo fino al rogito notarile;
  10. I nostri Agenti Immobiliari saranno gli l’unici professionisti che ti aiuteranno a fare le scelte giuste e che si occuperanno di te e della tua casa.
Rent to buy

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1. Cos’è il contratto RENT TO BUY?

È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.
Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 €. Il canone mensile è convenuto in 1.000 € mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 €, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 € mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 €, ma 70.000 €, perché 30.000 € sono già stati pagati con parte dei canoni.

2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”? Entro quale termine potrà decidere di acquistarla?

No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo.
Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy.
Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.

3. Quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?

Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione). L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

4. Il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?

La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali.
Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: il notaio saprà dare adeguati consigli.

5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?

E’ opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene.

6. Il conduttore è tutelato?

Si. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni.
Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

7. Cosa può essere oggetto del RENT TO BUY? Anche gli immobili in costruzione?

Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni.
Può avere ad oggetto un immobile in costruzione. Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.
Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.

8. Per il RENT TO BUY relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?

No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.

9. Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?

Si, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari.
E’ anche possibile prevedere la cessione del contratto.

10. Quali imposte si pagano? Il RENT TO BUY è conveniente?

Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente).
Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.
In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto.
Anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. Naturalmente i notai italiani sono competenti a valutare l’operazione nel complesso ed a consigliare il cliente. La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.

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testamento

La decisione di accettare o meno un’eredità può non essere scontata. Quando parliamo di eredità, nel linguaggio comune intendiamo l’acquisizione di beni che erano di proprietà della persona venuta a mancare, ma in realtà l’erede subentra al defunto anche negli eventuali debiti e passività, magari riguardanti solo imposte non pagate, cosa che oggi può accadere abbastanza di frequente. Per questo, in presenza di un’eredità, può essere utile porsi il problema dell’accettazione. Si può accettare un’eredità in maniera espressa oppure tacita.

Accettazione espressa o tacita
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione contenuta in un atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) di accettare l’eredità, compiuta dal chiamato all’eredità. L’accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede.

L’erede subentra
A seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota nel caso vi siano altri eredi – con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella posizione giuridica del defunto e dovrà rispondere con il proprio patrimonio degli eventuali debiti ereditari. Ne consegue che, se le passività sono di valore superiore a quello delle attività, l’erede subirà un pregiudizio patrimoniale, dovendo attingere dal proprio patrimonio le risorse per estinguere i debiti ereditari (eredità passiva). L’accettazione di eredità determina pertanto per l’erede la “confusione dei patrimoni”. Per evitare l’effetto della confusione dei patrimoni, il chiamato all’eredità potrà, in alternativa:

Rinunciare all’eredità
Soluzione consigliata se si ha la certezza che l’eredità è passiva e salvi gli effetti della rappresentazione, cioè del meccanismo per il quale, se il rinunciante è discendente del defunto o di fratello o sorella del defunto, a seguito della rinuncia subentrano i suoi figli, che dovranno preoccuparsi a loro volta di rinunciare.

Sì con beneficio di inventario
Soluzione preferibile se non vi è certezza che l’eredità sia passiva, ma non si vuole correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni. L’accettazione di eredità con beneficio di inventario è uno speciale tipo di accettazione espressa (non esiste l’accettazione tacita con beneficio di inventario) che deve essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del distretto in cui si è aperta la successione. Entro un anno dalla morte va presentata presso l’Agenzia delle Entrate dell’ultimo domicilio del defunto la dichiarazione di successione, con l’elenco dei beni immobili e il saldo di conti correnti e dossier titoli. Contestualmente viene pagata una somma pari al 3% del valore dichiarato degli immobili, a titolo di imposte ipotecarie e catastali. Queste si riducono a due imposte fisse di 200 euro ciascuna per l’eventuale prima casa, nel caso uno degli eredi possa richiedere le relative agevolazioni. In seguito verrà richiesta dall’Ufficio l’imposta di successione, ma solo se il valore dell’asse ereditario supera le franchigie previste dalla legge, che variano in funzione del grado di parentela fra defunto ed eredi. Per il caso più frequente, cioè l’eredità destinata al coniuge e ai figli, la franchigia è di un milione di euro per ciascun erede.

Acquistare casa

L’ATTO PUBBLICO DI VENDITA (ROGITO)

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L’atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l’identità delle parti, la legalità dell’atto e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad es.: il compromesso). Il rogito è l’atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra gli altri dati:

  • l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
  • le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
  • l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA

L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l’obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendita tra privati di immobili destinati all’utilizzo come prima casa.

Se oggetto dell’acquisto è la prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:
quando il venditore è un privato

  • imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013, per poi passare al 9% dal 1° gennaio 2014.

quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione lavori

  • IVA del 4%
  • imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 5 anni all’ultimazione dei lavori

  • IVA esente
  • imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori

  • imposta di registro del 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria del 2% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale del 1% (50 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori

  • IVA del 10% (22% se immobile di lusso)
  • imposta di registro fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta ipotecaria fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)
  • imposta catastale fissa di 168 euro (200 euro a partire dal 1° gennaio 2014)

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori al prezzo di acquisto.

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie amministrative.

Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.

Locazione

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La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 49 e 50) al fine di combattere l’evasione, ha vietato l’uso del denaro liquido per i pagamenti dei canoni di locazione, inoltre, la stessa norma ha autorizzato i Comuni ad accedere ai registri dell’anagrafe condominiale (ex art. 1130 comma 1 n.6 cc) per verificare gli occupanti dell’unità immobiliare.

La legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) del 2013 per il 2014 ha imposto il divieto del pagamento in contati per le locazioni, è  opportuno sottolineare che il testo di legge che, si ripete, impone l’obbligo di pagamento in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, si riferisce solo alle “unità abitative”.

Il riferimento alle “unità abitative” (in luogo della locuzione “unità immobiliari”)  potrebbe far pensare che il legislatore abbia vietato l’uso del denaro contante solo per i contratti di locazione ad uso abitativo, (escludendo i contratti ad uso commerciale),  ma potrebbe  anche essere una semplice svista del legislatore, che non ha colto la differenza tra “unità abitative” e “unità immobiliari”,  (questa è la soluzione più logica).

Questo, però,  non è l’unico elemento contenuto nella norma e diretto alla lotta all’evasione.

Infatti, la stessa norma attribuisce ai Comuni funzione di monitoraggio degli affitti “a nero”,  quindi, gli enti territoriali possono usare i registri dell’anagrafe condominiale ex art. 1130 comma I n. 6 c.c., il legislatore ha riconosciuto a questi enti territoriali il diritto di poter richiedere i registri, di visionare tali registri e di estrarne dati.

Quindi, i Comuni potranno richiedere all’amministratore p.t. del condominio la visione dei registri dell’anagrafe condominiale,  l’amministratore p.t. del condominio non potrà rifiutarsi, anzi sarà obbligato a fornire i relativi registri e dati in questi contenuti.

Aumentano, quindi, le responsabilità per l’amministratore in merito alla formazione (intesta come contenuto) ed all’aggiornamento dei registri condominiali.

trata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 comma 49 e 50 

49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23, dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:

«10-bis. Per assicurare  il  contrasto  dell’evasione  fiscale  nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di  quanto  disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di quanto previsto dall’articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di edifici condominiali».

  50. All’articolo 12 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta  eccezione per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l’importo,  in  forme  e modalita’ che  escludano  l’uso  del  contante  e  ne  assicurino  la tracciabilita’  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti contrattuali  per  l’ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

notaio

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Il notaio è l’unico soggetto, nel nostro ordinamento, a ricoprire contemporaneamente la qualità di libero professionista e di pubblico ufficiale.

Egli svolge il primario compito di controllare la legalità degli atti compiuti davanti a lui, verificando che il loro contenuto sia perfettamente in linea con le norme imperative previste nel nostro ordinamento e che sia esente da vizi tali da comportare la nullità o comunque l’inefficacia dell’atto stesso.  Il suo incarico si limita dunque a fornire alle parti ogni elemento inerente alla situazione dell’immobile sotto il profilo della regolarità catastale e delle trascrizioni, senza estendere il proprio giudizio sulla convenienza o meno dell’affare.

Il ruolo e la funzione del notaio nella contrattazione immobiliare può definirsi come quello di custode del rispetto delle regole poste dall’ordinamento e, allo stesso tempo, quella di interpretare la volontà delle parti.

In primario rilievo il notaio è obbligato alla verifica del titolo di provenienza di colui che intende vendere, il cosiddetto atto di provenienza, dal cui contenuto il notaio deve rilevare i dati identificativi (catastali) dell’immobile, i dati di riferimento del precedente titolo di provenienza, l’indicazione delle formalità pregiudizievoli con menzione dei relativi estremi di trascrizione o iscrizione presso i registri immobiliari e il riferimento a particolari situazioni concernenti la disciplina condominiale, quali l’indicazione delle quote millesimali, la descrizione delle parti comuni e  l’eventuale spettanza a taluno dei comproprietari di diritti di esclusività delle parti esterne del complesso.

Il costo complessivo dell’atto di compravendita comprende gli onorari e i compensi per l’attività professionale del notaio e l’ammontare delle imposte, delle tasse e delle spese dovute per l’atto notarile e per l’attività che per legge il notaio deve svolgere prima e dopo la sua stipulazione. Vi è infatti l’obbligo per il rogante di pagare le imposte dovute in relazione all’atto, anche nel caso in cui non abbia ricevuto il relativo importo dalla parte. Il che comporta che, legittimamente, il notaio può rifiutarsi di accettare l’incarico di redigere un atto notarile e di svolgere la sua attività se prima dell’atto non abbia ricevuto quanto gli è dovuto per le imposte, per le spese e per la sua retribuzione. Occorre pertanto considerare che nel costo di un atto notarile rientrano l’ammontare delle imposte e delle tasse che il notaio riscuote per lo Stato, delle spese che devono essere sostenute presso pubbliche amministrazioni per la preparazione dell’atto e dei successivi adempimenti, delle spese che il notaio sostiene per garantire l’efficienza della organizzazione dello studio. La trasmissione telematica degli atti ai pubblici registri è, infatti, possibile grazie a una infrastruttura informatica, creata dal Notariato, che collega i notai con la Pubblica amministrazione.

Gli importi notarili sono determinati in proporzione al valore de contratto per il quale viene svolta la prestazione, unica eccezione a tale regola è costituita dal caso in cui la cessione dell’immobile possa farsi applicazione del meccanismo “prezzo valore”, introdotto dal c.d. Bersani-Visco nel 2006 che prevede, in deroga alle disposizioni in materia di imposta di registro, la possibilità di applicare l’imposta sul valore dell’immobile determinato sulla base della rendita catastale.

 

Riforma Fiscale

Dal 1° gennaio 2014 variano le imposte sull’acquisto della casa.

1) Quando si acquista la prima casa da un venditore privato l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte fino al 31 dicembre 2013:

imposta di registro= 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’imposta di registro ha un valore del 7% sul valore dell’immobile fino al 31 dicembre 2013 (9% dal 1° gennaio 2014)

2) quando si acquista la prima casa da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA del 4%
imposta di registro= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

3) quando si acquista la prima casa da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) dopo 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA esente
imposta di registro del 3% (2% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

4) Se l’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa e il venditore è un privato o un’impresa non costruttrice o un’impresa costruttrice che ha ultimato i lavori da 4 anni, l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

imposta di registro= 7% (9% a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 2% (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 1% (50,00 a partire dal 1° gennaio 2014)

5) quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall’ultimazione lavori

IVA= 10% (22% se immobile di lusso)
imposta di registro= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta ipotecaria= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
imposta catastale= 168,00 (200,00 a partire dal 1° gennaio 2014)
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo pagato.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del 30%.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.

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