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Locazione: accesso ai registri condominiali per combattere gli affitti in nero.

Locazione: accesso ai registri condominiali per combattere gli affitti in nero.

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La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 49 e 50) al fine di combattere l’evasione, ha vietato l’uso del denaro liquido per i pagamenti dei canoni di locazione, inoltre, la stessa norma ha autorizzato i Comuni ad accedere ai registri dell’anagrafe condominiale (ex art. 1130 comma 1 n.6 cc) per verificare gli occupanti dell’unità immobiliare.

La legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) del 2013 per il 2014 ha imposto il divieto del pagamento in contati per le locazioni, è  opportuno sottolineare che il testo di legge che, si ripete, impone l’obbligo di pagamento in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, si riferisce solo alle “unità abitative”.

Il riferimento alle “unità abitative” (in luogo della locuzione “unità immobiliari”)  potrebbe far pensare che il legislatore abbia vietato l’uso del denaro contante solo per i contratti di locazione ad uso abitativo, (escludendo i contratti ad uso commerciale),  ma potrebbe  anche essere una semplice svista del legislatore, che non ha colto la differenza tra “unità abitative” e “unità immobiliari”,  (questa è la soluzione più logica).

Questo, però,  non è l’unico elemento contenuto nella norma e diretto alla lotta all’evasione.

Infatti, la stessa norma attribuisce ai Comuni funzione di monitoraggio degli affitti “a nero”,  quindi, gli enti territoriali possono usare i registri dell’anagrafe condominiale ex art. 1130 comma I n. 6 c.c., il legislatore ha riconosciuto a questi enti territoriali il diritto di poter richiedere i registri, di visionare tali registri e di estrarne dati.

Quindi, i Comuni potranno richiedere all’amministratore p.t. del condominio la visione dei registri dell’anagrafe condominiale,  l’amministratore p.t. del condominio non potrà rifiutarsi, anzi sarà obbligato a fornire i relativi registri e dati in questi contenuti.

Aumentano, quindi, le responsabilità per l’amministratore in merito alla formazione (intesta come contenuto) ed all’aggiornamento dei registri condominiali.

trata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 comma 49 e 50 

49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23, dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:

«10-bis. Per assicurare  il  contrasto  dell’evasione  fiscale  nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di  quanto  disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di quanto previsto dall’articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di edifici condominiali».

  50. All’articolo 12 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta  eccezione per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l’importo,  in  forme  e modalita’ che  escludano  l’uso  del  contante  e  ne  assicurino  la tracciabilita’  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti contrattuali  per  l’ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».