CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, COSA CAMBIA?
A seguito dell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l’UPI si avrà l’attuazione dei Decreti legislativi riguardanti la SCIA unica.
In pratica a partire dal 30 giugno dovrà avvenire l’adeguamento riguardo l’introduzione di una sola modulistica “standard” valida per l’intero territorio nazionale che riguarderà Scia, Cila ed anche l’agibilità.
Il certificato di agibilità verrà, dunque, sostituito dalla SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ, come previsto dal d.lgs. n. 222/2016.
Se in precedenza spettava al Comune pronunciarsi rilasciando un apposito attestato a seguito della presentazione della documentazione necessaria (impiantistica, strutturale e catastale), e a seguito delle dovute verifiche delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nonché la conformità dell’opera al progetto presentato, oggi sarà possibile Autodichiarare l’agibilità attraverso un modulo standard che il professionista abilitato presenterà semplificando e accelerando le procedure.
Il modulo di segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentato corredato da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
Il professionista abilitato potrà essere un ingegnere, architetto o geometra al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia o semplicemente un professionista incaricato di verificare l’effettiva agibilità dell’immobile.
La segnalazione riguarderà, come sempre, le nuove costruzioni ,gli interventi di sopraelevazione o di ricostruzione, gli interventi su edifici già esistenti che possono incidere sulla sicurezza e sui consumi energetici in relazione agli impianti esistenti (anche parziale o di singole unità immobiliari).
La documentazione necessaria da corredare alla segnalazione certificata di agibilità , oltre all’ attestazione del professionista abilitato e/o direttore dei lavori , dovrà essere :
– certificato di collaudo statico che potrà essere comunque sostituito, in caso di interventi minori,dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
– dichiarazione dell’impresa circa la conformità degli impianti installati in ambito di sicurezza, igiene, risparmio energetico;
– dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle vigenti normative riguardanti accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
– aggiornamento catastale.