Bonus ristrutturazione: quando serve la pratica ENEA?
I diversi bonus di riqualificazione messi in campo per sostenere lo sviluppo del settore immobiliare si applicano secondo precise modalità, tra queste compare l’obbligatorietà dell’invio della pratica in forma telematica all’ENEA.
Nel dettaglio ANFIT (Associazione Nazionale per la tutela della Finestra made in Italy), riprendendo quanto esposto nella FAQ ENEA-MiSE 4E dedicata all’applicazione del Bonus Ristrutturazione, precisa che per richiederlo occorre inviare per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi svolti e terminati dal 2018 in poi che, comportando un risparmio energetico, hanno diritto alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Ma non per tutti i lavori è necessario, infatti, alcune operazioni minori risultano esenti dalla pratica, vediamo quali.
Quando non è necessario inviare la pratica?
Nel caso di un intervento sostenuto da un agevolazione come può essere l’Ecobonus, anche lavori piccoli, come la sostituzione delle persiane o delle tapparelle richiede l’invio della pratica all’ENEA.
Ma se i lavori venissero svolti autonomamente dal cittadino, che solo dopo averli finiti volesse beneficiare del Bonus Ristrutturazione 50% allora, se tutte le condizioni della normativa risultassero verificate, potrebbe richiedere il Bonus senza inviare la pratica all’ENEA.
Casi in cui è obbligatorio l’invio della pratica
Per maggior chiarezza, ENEA ha messo a disposizione un elenco con tutti gli interventi soggetti all’obbligo di invio della pratica suddivisi in quattro macro aree.
Nell’ambito delle strutture edilizie i lavori sono:
- la riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- la riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- la riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
In merito a serramenti e infissi l’obbligo della pratica ENEA riguarda solo la riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
Le voci riguardanti i lavori sugli impianti tecnologici comprendono:
- l’installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- la sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- la sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- l’installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- l’installazione di sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- implementazione di sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- l’installazione di microcogeneratori Pe<50kWe
- l’installazione di scaldacqua a pompa di calore;
- l’installazione di generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
- la scelta del teleriscaldamento;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Infine, ecco per quali elettrodomestici è necessario presentare il piano:
- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici;
- asciugatrici.